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Istituzione Scuola di Pubblica Amministrazione di Capitanata "F. Marcone"
Statuto approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 211 del 5/12/1995 e modificato con deliberazione n. 59 del 28/07/1999.

 


Titolo I
Principi generali
Art. 1
Istituzione

 

L'Amministrazione Provinciale di Foggia istituisce la Scuola di Pubblica Amministrazione di Capitanata F. MARCONE per la formazione, I'aggiornamento e la ricerca, rivolta principalmente a dirigenti, funzionari e dipendenti della stessa Amministrazione Provinciale, dei Comuni, delle Comunità Montane, delle UU.SS.LL. e di tutti gli altri Enti Locali, nonché a coloro che rivestono cariche elettive in Enti, Istituzioni ed Aziende.
Potranno altresì essere ammessi a frequentare i corsi coloro che, interessati, siano in possesso di adeguato titolo di studio.
Per la realizzazione di dette finalità la Provincia si avvale della forma "Istituzione" prevista dagli artt.22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. l42.
Il presente Statuto ne disciplina l'ordinamento ed il funzionamento.
 

Art. 2
Scopi


 

L'Istituzione agisce quale organismo strumentale dell'Amministrazione Provinciale, è dotata di autonomia gestionale ed informa la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
L'Istituzione ha le seguente finalità sociali:

curare, anche attraverso convenzioni con altri organismi, I'organizzazione di corsi, seminari ed iniziative a carattere provinciale, regionale e nazionale volti alla qualificazione, allo sviluppo ed all'aggiornamento dell'attività professionale di chiunque operi all'interno o nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 
contribuire, soprattutto relativamente alle competenze attribuite alla Provincia dalla legge 142/90,alla formazione di una nuova classe dirigente del settore pubblico resa necessaria dalla nuova legislazione generale delle autonomie locali, del pubblico impiego e della trasparenza amministrativa;

prospettare e valutare le forme più idonee alla conoscenza ed alla partecipazione popolare, al decentramento, all'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
 
operare per la promozione ed il rafforzamento dei servizi pubblici atti ad assicurarne l'efficienza e l'efficacia nei confronti del cittadino-utente,
realizzare strutture permanenti di ricerca e sperimentazioni che siano di ausilio e supporto anche al mondo della scuola, dell'università e degli altri istituti di cultura, nell'intento di promuovere e fornire strumenti didattici atti a migliorare il rapporto del cittadino con la Pubblica Amministrazione;
 
stabilire rapporti di collaborazione ed interazione con Enti ed Istituzioni - ed in modo particolare con le altre province - al fine di favorire l'interscambio di esperienze e professionalità;
 
istituire ed incentivare la creazione di borse di studio;
 
dedicare particolare attenzione, proprio attraverso la formazione, diretta anche a creare nuove professioni, alla difesa del suolo, alla valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali, alla viabilità ed ai trasporti, nonché all'assistenza tecnica ai Comuni e alle Comunità Montane (anche con riferimento al protocollo d'intesa tra UPI e UNCEM);

favorire l'aggiornamento degli statuti e dei regolamenti degli enti locali e decentrati.
Per l'attuazione delle proprie finalità l'Istituzione potrà effettuare studi e ricerche e curarne la eventuale pubblicazione.
 


Titolo II
Art. 3
Organi dell'Istituzione


 

Sono organi della Scuola:

il Presidente;
il Consiglio di Amministrazione;
il Comitato Scientifico;
il Direttore
 

Art. 4
Presidente - Consiglio d'Amministrazione
 

Il Presidente della Scuola è il Presidente dell'Amministrazione Provinciale o un suo delegato purché Assessore o Consigliere Provinciale.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente.
Gli altri quattro componenti sono costituiti:

da tre Consiglieri in carica eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato, in modo da assicurare comunque la presenza della minoranza;
dal Segretario Generale dell'Ente Provincia.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, una volta al mese.
Spetta al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza pari a quello previsto per i Consiglieri Provinciali.
Nessun compenso spetta al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione

 

Art. 5
Durata

 


La durata del Consiglio di Amministrazione è fissata in anni quattro e coincide con la permanenza in carica del Presidente della Provincia e comunque fino ad elezione dei nuovi Consiglieri Provinciali.

 

Art. 6
Durata


 

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Scuola e realizza il programma annuale.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:

delibera entro il 30 settembre di ogni anno la programmazione scientifica annuale predisposta dal Comitato Scientifico;
delibera il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo, con relativa relazione;
delibera la spesa ed approva i contratti ed i capitolati;
determina le quote di partecipazione ai corsi;
propone all'Ente Provincia eventuali modifiche al presente Statuto;
propone all'approvazione del Consiglio Provinciale, per la funzionalità della Istituzione le modifiche del regolamento del Consiglio, dei Gruppi e delle Commissioni. Il Consiglio di Amministrazione dovrà proporre, entro trenta giorni dalla sua nomina, al Consiglio Provinciale le modifiche da apportare al Regolamento dell'Ente. Il Consiglio Provinciale entro trenta giorni dovrà approvare tali modifiche.

 

Art. 7
Comitato Scientifico


 

Il Comitato Scientifico è formato da sette membri eletti dal Consiglio Provinciale secondo quanto stabilito nel Regolamento, scelti fra alti funzionari della Pubblica Amministrazione e studiosi di comprovata esperienza e competenza nel settore.
Ad essi sarà corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare verrà stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico elegge al suo interno il presidente; predispone la programmazione scientifica annuale dell'Istituzione; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, attraverso il suo Presidente o suo delegato, con ruolo consultivo in merito alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che riguardano le attività scientifiche e formative; redige annualmente una relazione sull'attività svolta che accompagna il conto consuntivo. Il Comitato ha la stessa durata del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 8
Controlli

 

Le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione sono inviate, a cura del Direttore, al Presidente della Provincia entro venti giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza.
La trasmissione delle deliberazioni dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive, ha luogo entro cinque giorni dall'adozione, a pena di decadenza.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione indicate all'art.5 diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione da parte della Provincia non vengono annullate dalla Giunta Provinciale per violazione di legge o del presente Statuto, oppure per non essere conformi alle finalità e agli indirizzi emanati dalla Provincia stessa.
Il termine di venti giorni è interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta Provinciale chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento del ricevimento da parte della Provincia dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti.

 
Art. 9
Direttore




 Il Direttore della Scuola, scelto tra i dirigenti dell'Amministrazione Provinciale, è nominato dal Presidente della Provincia.
 

Art. 10
Competenze



Il Direttore ha la responsabilità gestionale della Scuola ed inoltre:

esegue le deliberazioni del Consiglio;
predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico, cura l'istruttoria delle pratiche da sottoporre ai medesimi e redige i verbali delle sedute;
firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente.
Per tutte le attività si avvarrà delle strutture, attrezzature e personale della Provincia consistente di norma in un ragioniere, un impiegato esecutivo di quinto livello e di un ausiliario, previa autorizzazione della Giunta Provinciale che su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà potenziare il personale al verificarsi delle mutate esigenze della Istituzione.
Le prestazioni di detto personale saranno retribuite, con compenso di lavoro straordinario, dall'Istituzione, solo e soltanto per le ore eccedenti il normale orario di servizio.
 


Titolo III

Art. 11
Gestione economico-finanziaria

 


Le attività della Scuola dovranno auto-finanziarsi.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno,il calendario di massima dei corsi da svolgere nell'anno successivo nonché un budget per ogni singolo corso che preveda il pareggio tra entrate ed uscite.
 

Art. 12
Fondo per spese di avviamento

 


L'Amministrazione Provinciale di Foggia assegna all'Istituto un fondo di L. 50.000.000. per far fronte alle spese di avvenimento.
Detta dotazione dovrà essere restituita all'Ente in caso di soppressione della Scuola.
 


Art. 13
Bilancio di previsione

 


L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione, entro il 15 settembre di ogni anno, adotta il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.
Al Bilancio preventivo annuale devono essere allegati

il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
la relazione del Consiglio di Amministrazione, del Direttore e del Presidente del Comitato Scientifico.
Il Bilancio è trasmesso entro dieci giorni dalla sua adozione al Consiglio Provinciale che lo approva congiuntamente al bilancio preventivo dell'Ente Provincia.
Per la struttura e la gestione del Bilancio si applicano le norme legislative in materia di ordinamento contabile e finanziario delle province, nonché le disposizioni del regolamento provinciale di contabilità.

 


Art. 14
Conto consuntivo

 


Il Direttore entro il 31 marzo presenta al Consiglio di Amministrazione il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente.
Il conto consuntivo si compone del conto economico.
Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 15 aprile il conto consuntivo e lo trasmette, con una propria relazione amministrativo-gestionale, entro i cinque giorni successivi al collegio dei revisori per la relazione di loro competenza che deve essere presentata, unitamente al conto, al Consiglio dell'Ente entro il 30 maggio.
Il Consiglio Provinciale approva il conto consuntivo congiuntamente al conto consuntivo dell'Ente Provincia.
Il conto consuntivo consolidato non può chiudersi in disavanzo.
 


Art. 15
Collegio dei revisori

 


Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti della Scuola.
Spetta al Collegio dei revisori:

esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;
attestare la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione;
esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio Provinciale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione.
Per l'esercizio dei compiti ed il funzionamento del collegio dei revisori si applicano le norme dello Statuto Provinciale e del regolamento provinciale di contabilità.
 


Art. 16
Servizio di tesoreria

 


Il servizio di tesoreria è affidato al Tesoriere della Provincia, che provvede alle riscossioni delle entrate e ai pagamenti con le stesse modalità previste per la Provincia medesima.


Art. 17
Contratti e spese in economia

 

Agli acquisti di beni e servizi, agli appalti, alle forniture ed in generale a tutti i contratti, I'Istituzione, per il perseguimento dei suoi fini provvede in conformità alle disposizioni legislative e del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.
 


Art. 18
Disposizioni transitorie e finali

 


Il Presidente costituisce con proprio atto la Scuola di Pubblica Amministrazione di Capitanata "F. MARCONE".
In fase di prima applicazione dello Statuto non si terrà conto delle date previste dall'art.11, ma la programmazione ed il calendario di massima dei corsi saranno approvati dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.
 


Art. 19
Disposizioni transitorie e finali

 


Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Provinciale.
 


Art. 20
Rinvio



Perciò che non è espressamente previsto dl presente Statuto si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto Provinciale, ai regolamenti provinciali ed ai principi generali dell'ordinamento.

(Testo aggiornato con le modifiche apportate dal Consiglio Provinciale il 5/12/1995 con delibera n. 211, esecutiva a termini di legge.)